UN SALUTO INOPPORTUNO

Per festeggiare la nascita dell’ultimo figlio, il 22 ottobre 1939, Antonio Faustini si ubriaca e poi verso le 15,00 esce accompagnato dal suo amico Giovanni Cianciaruso. Mentre passa per Via Gelso, nell’abitato di Rossano, si imbatte in Rosina Cetera che, pur non conoscendo, saluta:

Buona sera! – la donna non gli risponde, lui si offende e continua – perché non mi rispondi?

Non ho voluto risponderti! Avevamo fatto qualche patto? – gli risponde stizzita.

Ma che cosa ti ho detto? Ho detto buona sera e volevo risposta

La cosa potrebbe finire qui, visto che Rosina è davanti casa sua e fa per entrare, ma Faustini la segue fin sulla soglia, l’afferra per un braccio e le mette una mano su una spalla sotto gli occhi del marito della donna, Nilo Cavallo, seduto vicino alla porta.

– Vedi se te ne devi andare subito, se no vado a denunziarti! – gli fa.

Faustini comincia ad allontanarsi e per sfogare la rabbia sferra un calcio all’amico, poi si gira e dice a Cavallo:

Fatti trovare al Ciglio della Torre ché dobbiamo fare un ragionamento!

L’invito è di quelli che dovrebbero intimorire, visto che Faustini è un pregiudicato piuttosto pericoloso e per giunta ubriaco, ma Nilo Cavallo, da parte sua, non è tipo da impaurirsi facilmente e, trascorsi una decina di minuti, apre un cassettone, si arma di un micidiale scannaturu e, uscendo, dice a Rosina:

Vado dal calzolaio a prendere un po’ di cera per le scarpe.

In effetti Nilo va dal calzolaio Marrone, ma non lo trova e quando sta per allontanarsi si sente chiamare. Si gira e vede Faustini in compagnia di un gruppetto di amici, che continua al suo indirizzo:

Miserabile, disgraziato, vieni qua e racconta il fatto agli amici!

Nilo, senza perdere tempo, si avvicina e gli dice:

Non puoi negare che hai toccato mia moglie!

Da una parola all’altra gli animi si accendono e Nilo, estratto il coltello colpisce ripetutamente Faustini ad un braccio e alla tibia sinistra, da cui il sangue comincia a spruzzare a fiotti per la recisione dell’arteria tibiale. Poi, approfittando dell’impressione che questa ferita suscita nell’avversario, gli squarcia il petto con una coltellata, così tremenda da tagliargli in due il polmone destro.

Proprio in questo momento, avvisata da una vicina, arriva sul posto Rosina che cerca di mettersi in mezzo ai due per dividerli, ma Faustini l’afferra per i capelli, trascinandola a terra con sé. Rosina allora riesce a mettersi a cavalcioni sull’uomo e comincia a schiaffeggiarlo violentemente, ma si accorge con orrore che sta colpendo un morto e, lasciata una ciocca di capelli nel pugno serrato di Faustini, si rialza e corre a casa, mentre suo marito, dopo aver avuto cura di pulire il coltello omicida con le mani e rimessolo in saccoccia, scappa da un’altra parte.

Qualcuno va ad avvisare i Carabinieri ma, forse per la concitazione del momento, riferisce che Rosina ha partecipato attivamente alla rissa trattenendo Faustini mentre il marito lo colpiva a morte. Rosina viene arrestata e nega tutto, raccontando di essere arrivata quando suo marito aveva già colpito l’avversario e dice anche di aver visto il marito prendere il coltello dal cassettone. Ecco, questa è la prova che lei sapeva e non ha fermato il marito. Anzi, lo ha istigato per il suo orgoglio ferito e lo ha aiutato tenendo ferma la vittima. Concorso in omicidio.

La mattina dopo Nilo Cavallo viene sorpreso nella stazione ferroviaria di Rossano ed arrestato. Confessa subito e aggiunge:

Uscii per andare dal calzolaio, ma mi imbattei in Faustini, che mi afferrò e mi scosse violentemente; vistomi perduto estrassi il coltello e nel roteare il braccio, disgraziatamente, lo colpii nel petto. Dopo di che sopraggiunse mia moglie, che venne afferrata per i capelli da Faustini ed entrambi caddero, onde io, per liberarla, gli vibrai un colpo alla spalla.

La contraddizione tra le due dichiarazioni non giova e non giovano nemmeno le deposizioni di quattro testimoni oculari che scagionano completamente Rosina, perché ritenuti non credibili. Scrivono i Carabinieri nel loro verbale:

Se, come la Cetera assume, il Faustini fece l’invito al ragionamento, come mai quando il marito manifestò il proposito di uscire essa non pensò ad un possibile incontro col Faustini? Come mai, essendosi mantenuta sempre vicina al marito nell’unico vano di abitazione, non rilevò che costui armavasi di coltello abitualmente tenuto nel cassettone? E se si tiene conto che essa Cetera uscì di casa contemporaneamente al marito, si rafforza il convincimento che l’aggressione al Faustini fu concertata dai coniugi Cavallo-Cetera e fu portata a termine di pieno accordo in comune concorso.

La tesi dei Carabinieri viene sposata dal Procuratore del re che chiede il rinvio a giudizio di Nilo Cavallo per omicidio volontario con l’aggravante del futile motivo e di Rosina Cetera per concorso in omicidio. Il Procuratore Generale ritiene che non sussista l’aggravante del futile motivo e chiede al Giudice Istruttore il rinvio dei coniugi per concorso in omicidio. Il Giudice Istruttore, a sua volta, ritiene di dover contestare ai due imputati anche l’aggravante del futile motivo e, riguardo alla posizione di Rosina Cetera, scrive:

Il Cavallo fu aizzato indubbiamente dalla moglie che, nella sua vanità di donna, si sentiva offesa per essere stata toccata da Faustini e quindi chiedeva vendetta… Il malcapitato Faustini, per liberarsi dalla Cetera che lo tratteneva mentre il di lei marito lo colpiva, afferrò la donna per i capelli. Se anche il Faustini si rese inopportuno col chiedere giustificazioni pel mancato rifiuto della Cetera; se anche questa si sia ritenuta offesa per essere stata presa per un braccio, detti fatti non erano tali da spingere alla soppressione di un uomo. Il movente è così lieve e sproporzionato che per la media dei delinquenti non sarebbe stato sufficiente a commettere il reato ed in tale sproporzione consiste l’aggravante del futile motivo.

La causa, davanti alla Corte di Assise di Rossano, si discute nelle udienze del 20 e 21 novembre 1940 e il Pubblico Ministero chiede che sia eliminata l’aggravante del futile motivo; la parte civile chiede la condanna degli imputati; la difesa di Rosina Cetera chiede l’assoluzione, almeno per insufficienza di prove; la difesa di Nilo Cavallo chiede di derubricare il reato in omicidio preterintenzionale, col beneficio dell’eccesso colposo di legittima difesa.

La Corte, per quanto riguarda Rosina Cetera, sgombra subito il campo da ogni dubbio e afferma: la duplice istruzione (segreta e dibattimentale) non offre alcun elemento per poter affermare che la Cetera abbia coscientemente concorso nell’omicidio, onde ella deve andare assolta. E spiega usando parole durissime: Non può, invero, farlesi carico della materialità del delitto poiché questo fu consumato esclusivamente mercé le coltellate inferte dal marito, né è esatto che la Cetera abbia cooperato trattenendo la vittima, poiché è assolutamente certo che ella arrivò sul luogo del delitto dopo che il marito aveva colpito la vittima al petto e se la Cetera osò metter le mani sulla vittima schiaffeggiandola, ciò fu per liberare sé stessa, che era stata afferrata per i capelli nell’atto che si frappose fra i litiganti per dividerli. Il Giudice Istruttore ha affermato che la Cetera “trattenne la vittima” sia perché non ha creduto alle deposizioni dei testi oculari, i quali videro la Cetera che arrivò sul posto quando già Faustini aveva avuto il petto squarciato, e sia perché si lasciò ingannare da una ipotesi, inconsiderata e non affatto controllata, dei periti settori. Costoro, impressionati dall’enorme squarcio al petto lungo quindici centimetri e largo mediamente cinque centimetri, supposero che l’uccisore, per ottenere tali effetti, avesse operato su vittima immobilizzata. Ma a sostegno di tale ipotesi nessun dato specifico o generico essi addussero, onde la loro credenza è da porre in quarantena, non essendo lecito in materia penale affermare responsabilità per congettura. Non si può, alla Cetera, nemmeno far carico di concorso morale, come Carabinieri e Giudice Istruttore han creduto affermare presumendo che essa abbia spinto il marito ad uccidere, poiché tale presunzione non trova controllo, riscontro e conforto in nessun dato del processo. Vero è che qualche teste ha deposto che la Cetera uscì di casa quasi contemporaneamente al marito e lo seguì fino al luogo del delitto, ma tale voce è smentita dai testi oculari. Comunque, tale voce discordante non basta a dare la convinzione che i due prevenuti si fossero concertati sul consumando omicidio, onde è giustizia assolvere Cetera Rosina per insufficienza di prove.

Una stroncatura totale delle indagini. Ma ora la Corte deve esaminare la posizione di Nilo Cavallo: Egli è confesso! Ciò non pertanto lo si può ritenere responsabile del reato ascrittogli di omicidio aggravato dai futili motivi perché non sussiste l’aggravante. È stato un errore del Giudice Istruttore l’aver affermato che non costituisca motivo sufficiente e proporzionato a spingere ad un delitto contro la persona quello di essersi visto violare il proprio domicilio e far violenza alla propria donna che nella sua dignità, per quanto esagerata, non aveva creduto necessario rispondere ad un inopportuno saluto. Non è futile, né irrilevante la contestazione di vedersi violentati i propri diritti. E fu l’assillo di tale constatazione che armò la mano del Cavallo e lo trascinò al delitto, nmmeno è esatto che tale assillo non sarebbe stato sufficiente per la maggioranza dei delinquenti, come con sicumera si è affermato. Non tutti reagiscono ugualmente allo stesso fenomeno, talché in rapporto alla natura dei motivi (futili o proporzionati) non può adottarsi unità di misura. Quando il fenomeno è reale e non perfettamente trascurabile, non può esser futile il motivo che spinge a delinquere. Nella fattispecie il fatto commesso dalla vittima ha tutta l’essenza di un fatto grave, ingiusto e provocatorio, onde il Cavallo non deve rispondere dell’aggravante, ma deve invece beneficiare della diminuente di avere agito in stato d’ira per fatto ingiusto altrui. Tutto ciò va detto a prescindere che concorsero altre due circostanze a trascinare il Cavallo al delitto, sicché parlare di futilità dei motivi è semplicemente aberrante. Concorse la sfida che la vittima fece al prevenuto quando fu scacciata dalla di costui casa, cioè l’invito ad un “ragionamento” da avere al Ciglio della Torre e si conosce che l’invito a “ragionare” in luoghi eccentrici, fra gente di malavita, significa sfida a rusticani duelli. Si conosce anche l’altra circostanza che quando il Cavallo si ritrovò, volontariamente o per caso, a contatto col Faustini, questi piuttosto che riconoscere il suo torto, lo irritò maggiormente ingiuriandolo miserabile e ripigliando il discorso del mancato saluto.

Un’altra stroncatura.

Respinte le richieste della difesa di Nilo Cavallo tese a derubricare il delitto in omicidio preterintenzionale e alla concessione dell’attenuante dell’eccesso colposo di legittima difesa, la Corte modifica il reato in omicidio semplice e, partendo dalla base di anni 22 di reclusione, la riduce ad anni 17 applicando l’attenuante dello stato d’ira, attenuante che, comunque, crede opportuno, in considerazione della peculiarità del caso, non applicare nella sua massima estensione di 1/3 della pena base, oltre alle spese, ai danni e alle pene accessorie. Poi conclude: Considerato che i precedenti del prevenuto non ostano all’applicazione dei benefici di cui al R.D. di amnistia del 25/2/1940, n. 36, si devono dichiarare condonati anni 2 della pena.

È il 21 novembre 1940 e il governo belga in esilio dichiara guerra all’Italia.

Il 12 aprile 1950 la Corte d’Appello di Catanzaro dichiara condonato a Nilo Cavallo un anno della pena.[1]

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Rossano.