LA MATRIGNA

È la mattina del 21 dicembre 1944 e c’è una fitta nebbia. Un giovane bussa alla porta della caserma dei Carabinieri di Pedace, è molto scosso, ha gli abiti visibilmente sporchi di sangue e dice di voler parlare urgentemente col Maresciallo. Lo fanno entrare e lo fanno sedere al cospetto del sottufficiale:

– Mi chiamo Giuseppe Vizza, 24 anni, contadino, mai condannato, ho fatto la guerra. Poco fa in contrada Manche di Serra Pedace ho ucciso la mia matrigna Marietta Falbo a colpi di scure… col dorso della scure alla testa…

– E perché l’hai uccisa?

A motivo di onore… non avendo ella voluto smettere una relazione illecita con il nostro padrone Vincenzo Barca

– La vedremo, intanto chiudetelo in camera di sicurezza.

Le indagini dei Carabinieri portano a non prestare soverchia fede a Vizza, ritenendo più attendibile che egli avesse agito per vendetta, avendo la matrigna ostacolato un suo matrimonio con una di lei nipote a nome Serafina, divenuta poi moglie del fratello del Vizza. E questa ricostruzione dei fatti resiste, nonostante Vizza continui ostinatamente a sostenere di avere agito per salvare l’onore della sua famiglia, al vaglio del Pubblico Ministero titolare delle indagini ed a quello del Giudice Istruttore, che rinvia Giuseppe Vizza al giudizio della Corte d’Assise di Cosenza per rispondere di terribili accuse: omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e dai motivi futili e abietti, avendo ritenuto inesistenti le relazioni illecite della Falbo col padrone Barca e avendo invece accertato che in realtà l’imputato avrebbe voluto trarre a nozze la Serafina, resistente perché promessasi sposa al fratello di Vizza assente per servizio militare, che avrebbe voluto rapire, in questo atto ostacolato dalla matrigna. L’imputato, per vendetta aveva premeditato di uccidere la Falbo e l’aveva uccisa a colpi di scure quando si presentò il momento propizio, avendola indotta a recarsi con lui al mulino.

La causa si discute il 19 ottobre 1945 e i colpi di scena che si susseguono potrebbero cambiare le carte in tavola.

Decisive potrebbero essere le deposizioni dei testi Vincenzo Barca, il padrone e presunto amante della vittima, Giuseppe Caputo e Angelina Falbo i quali concordemente giurano che fin dal 1936 tra i figliastri di Marietta Falbo, e particolarmente nell’imputato, erano sorti dei sospetti di relazione illecita tra la loro matrigna ed il loro padrone Vincenzo Barca. Fu proprio in quell’epoca che la Falbo ebbe l’ultima figliuola ed il marito voleva disconoscerne la paternità. Il battesimo della bambina venne fatto in Parenti, essendosi la Falbo all’uopo recatasi da sola in Saliano presso la sorella. Per questi sospetti i Vizza lasciarono la mezzadria del fondo Manche del proprietario Barca ed assunsero la mezzadria di un fondo di Alessandro Pupo. Nell’ottobre del 1944, però, i Vizza ritornarono al fondo del Barca e non perché erano stati licenziati da Pupo, come diceva Marietta Falbo il giorno in cui fu uccisa, altercando con il figliastro Giuseppe.

I Vizza andarono via di loro iniziativa – giura Alessandro Pupo.

Il ritorno nel fondo Manche di Barca, avvenuto contro la volontà di Giuseppe Vizza, rinfocolò i sospetti della relazione illecita e durante il viaggio di ritorno dal mulino la mattina del 21 dicembre 1944 sorse un acceso diverbio tra Marietta e Giuseppe, alla presenza di Giuseppe Caputo, che racconta alla Corte:

Giuseppe ritornava con il suo asino carico di farina insieme a me e alla matrigna e poiché vi era una decisa nebbia, Giuseppe manifestò il timore che stesse per piovere ed esclamò: “Manche della madonna!”. Poi, rivolto alla matrigna: “Io non sarei venuto mai alle macchie, sei stata tu a voler ritornare dai Barca!”. Al che, l’altra rispose: “Non sono stata io a voler ritornare alle macchie perché la colpa è stata di Salvatore Pupo che ci ha mandato via dal suo fondo!”. Allora Giuseppe rispose: “Non è vero! Salvatore Pupo non ti ha mandato via perché sei stata tu che hai voluto ritornare dai Barca!”. Poi presi un’altra strada e non so quello che avvenne…

Giuseppe Vizza e Marietta Falbo passarono vicino a me – ricorda Vincenzo Barca – e il primo rinnovò l’esortazione alla matrigna di cessare i rapporti illeciti con me. L’altra rispose arrogantemente

Anche Serafina, la ragazza allora contesa tra i fratelli Vizza, in dibattimento contraddice il Giudice Istruttore, che aveva parlato nella sentenza di rinvio a giudizio di tentativi di ratto in danno della ragazza, e spiega in cosa consistettero questi “tentativi”:

Una prima volta, in casa mia ed in presenza della matrigna, mi invitò a scapparmene con lui. Una seconda volta, trovandomi in campagna, mi prese per un braccio e mi invitò a seguirlo. Entrambe le volte bastò il solo mio rifiuto perché Giuseppe desistesse.

Altri testimoni parlano di dissensi tra Giuseppe e Marietta sorti perché il figliastro chiedeva conto alla matrigna delle somme inviatele mentre prestava servizio militare e dei sussidi da lei riscossi.

Davanti a questi fatti nuovi la Corte si convince che la ricostruzione fornita da Giuseppe Vizza fin dal suo primo interrogatorio è più convincente di quella offerta dai Carabinieri e dal Giudice Istruttore e spiega: egli fu mosso ad agire a seguito del diverbio sorto tra l’imputato e la matrigna, al cui inizio fu presente il teste Giuseppe Caputo. Malauguratamente, quel giorno, dopo che il Caputo prese altra strada, figliastro e matrigna passarono vicino al Barca e si riaccese il diverbio. Alla risposta arrogante della Falbo, l’imputato, preso dall’ira, la colpì con diversi colpi col dorso della scure. Stando così le cose non può parlarsi di premeditazione essendo sorto il proposito di agire improvvisamente ed a seguito del diverbio riaccesosi per la vista occasionale del Barca ed a causa della risposta arrogante della matrigna alla implorazione del figliastro. Non può nemmeno parlarsi di motivi futili ed abietti. Abietto è il motivo che è degno di massimo disprezzo; futile è il motivo sproporzionato al delitto. L’avere agito per ritorsione ad una risposta arrogante all’invocazione di tutelare l’onore familiare, astenendosi da rapporti illeciti, non è né degno di disprezzo, né sproporzionato all’azione.

Poi la Corte si spinge oltre ed afferma: non è nemmeno sicuro che l’agente, colpendo con tre colpi del dorso della scure la matrigna abbia voluto ucciderla e non soltanto ferirla. Per la regione del corpo presa di mira, la testa, può sorreggere l’ipotesi che l’agente abbia voluto l’evento verificatosi, ma l’assenza di una causale adeguata e soprattutto il fatto che non ha adoperato l’arma per la parte più micidiale, il taglio, fanno dubitare che egli non abbia voluto l’evento verificatosi, ma che questo si sia verificato oltre la sua intenzione. Il dubbio sta a favore dell’imputato e quindi egli deve essere ritenuto colpevole di omicidio preterintenzionale. Come si è detto, egli agì in preda all’ira determinata dalla risposta arrogante della matrigna alla sua invocazione di rompere i rapporti illeciti col Barca. È innegabile che questa risposta arrogante costituisce offesa ingiusta perché non è consentito alla matrigna di irridere il sentimento d’onore del proprio figliastro. Se ella era innocente doveva con amorosità cercare di calmare il dolore del figliastro, tormentato dai sospetti e dalle dicerie. Onde l’imputato è meritevole dell’attenuante della provocazione. Ed è meritevole pure delle attenuanti generiche perché ha agito a tutela di un onore solo putativamente compromesso, onde non può beneficiare dell’attenuante di avere agito per un motivo di particolare valore morale o sociale, e per il buon comportamento da lui portato anteriormente e posteriormente al delitto commesso. Le dette circostanze attenuanti sono prevalenti sull’aggravante dell’uso dell’arma.

Non resta che determinare l’entità della pena: nella commisurazione della pena va tenuto conto degli elementi obiettivi e subiettivi e, tenuto conto delle attenuanti concesse e del mutato reato, la Corte ritiene equo d’irrogare la pena di anni 6 di reclusione, oltre alle spese ed alle pene accessorie. Danni da pagare non ce ne sono perché nessuno si è costituito parte civile.[1]

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Cosenza.