IL COGNATO

Adelina Melicchio ha 24 anni, è di Santa Maria le Grotte ed è vedova con un figlio. Come spesso capitava (e come capita ancora) il posto di suo marito viene preso dal fratello, il ventottenne Antonio Aloise, ma solo nel letto perché di regolarizzare la relazione, che si protrae per qualche anno, nemmeno a parlarne. Poi Antonio si sposa e la relazione tra i due cognati viene interrotta, ciò che era nei voti della donna, la quale non sentiva di potere più oltre sopportare la brutalità dell’uomo a cui ha concesso i suoi favori.

Adelina adesso e libera e accetta la corte di un altro giovane, da cui spera di essere sposata. Ma Antonio è un uomo violento e come tutti i violenti deve avere qualcuno con cui sfogarsi e per questo, nonostante i doveri derivanti dal suo nuovo stato, non sa adattarsi alla definitiva rinunzia dell’amante, presso la quale torna spesso per molestarla, mal tollerando che si sia data ad un altro.

Dominato da un sentimento di gelosia e dal desiderio di possedere ancora la cognata, nella notte del 15 luglio 1935, Antonio penetra in casa di Adelina, che dorme con suo figlio.

Antonio si muove agilmente ed in silenzio nel buio, la casa la conosce molto bene. Adesso è accanto al letto, tocca Adelina su una spalla. Lei si sveglia senza capire ancora cosa stia accadendo, poi si gira e lo vede. Il cuore le si ferma e non riesce ad emettere alcun suono, tanto è il terrore che prova, accompagnato dal timore di svegliare il figlio e farlo assistere a ciò che sta per accaderle. È costretta ad alzarsi, mentre Antonio la tocca dappertutto.

No, Antonia non vuole più quelle bestiali carezze. Questa volta non cederà, accada quel che accada.

La mano di Antonio adesso cerca di entrare in mezzo alle sue gambe, ma lei le tiene serrate e, contemporaneamente, cerca di allontanargliela. Antonio è sorpreso, cerca di fare forza, ma non ci riesce. Allora lascia la cognata per sbottonarsi i calzoni ed è in questo momento che Adelina tenta il tutto per tutto per sottrarsi alla violenza, saltando verso la porta per uscire e chiedere aiuto. Adesso non ha più importanza se il figlio dovesse svegliarsi. Ma Antonio è troppo più forte e agile e non le dà il tempo. La prende per i capelli e la trascina a terra, bloccandola.

– No… no… che fai! – Adesso l’urlo esce dalla gola di Adelina.

– Puttana!

Il figlio di Adelina, saltando sul letto, si sveglia giusto in tempo per assistere ad una scena di orrore puro.

Antonio è a cavalcioni sull’addome di sua madre ed in mano ha un coltello. Gli occhi gli scintillano diabolicamente come la lama dell’arma, illuminati da un raggio di luna che entra dalla finestra. Poi i colpi che si abbattono senza pietà e che sembrano infiniti. Antonio ansima, coperto di sangue dalla testa ai piedi, ma non è ancora soddisfatto dello scempio che ha fatto e vibra l’ultima, terribile coltellata sulla gola di quel corpo ormai senza vita: uno squarcio di ventuno centimetri che lascia recisi di netto la laringe, l’esofago e la carotide.

Antonio, nella sua furia omicida, non ha nemmeno fatto caso al bambino, che ha visto tutto restando impietrito sul letto. Se ne va pensando che i sospetti cadranno certamente su di lui e che, quindi, deve cercare di costruirsi un alibi. Ma non ci sono alibi che possano tenere, davanti alle sole due parole, ma determinanti, di suo nipote:

– Zio Antonio

A questo punto non gli resta che confessare e aspettare di sedersi sul banco degli imputati, davanti alla Corte d’Assise di Cosenza, per rispondere di omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’aver profittato, nella perpetrazione del delitto, di circostanze di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la privata difesa. Ma ciò che emerge dal dibattimento è sconcertante perché ci sono fondate ragioni per ritenere che Antonio Aloise sia malato di mente ed è opportuno disporre una perizia psichiatrica, il cui risultato è che l’imputato soffre di una forma di frenastesia di medio grado in soggetto ritenuto socialmente pericoloso, per cui viene riconosciuto il suo stato di semi infermità mentale al momento del delitto.

Ma nel dibattimento c’è un’altra sorpresa: alcune lettere anonime contenenti minacce, inviate al nuovo amante della vittima, allora in servizio militare, e attribuite ad Antonio Aloise. Secondo alcuni testimoni, Adelina, infastidita dalle lettere, avrebbe invitato a casa sua il cognato per rimproverarlo.

La Corte ritiene che non vi siano dubbi sulla volontà omicida di Aloise, ove si ponga mente che la disgraziata cadde sotto i ripetuti colpi di coltello vibrati con ferina ferocia in parti vitali. Se non che la colpevolezza dell’imputato non può che restare circoscritta nei limiti segnati dalla perizia psichiatrica, che la Corte ritiene di dover accettare per i rilievi fatti sul soggetto e per le conclusioni che se ne traggono. Si tratta, in sostanza, di un minorato psichico per frenastesia, incapace di esercitare su di sé un efficace controllo, dominato da idee con contenuto coattivo di indole omicida e suicida e quindi questa infermità parziale, dovuta ad un vero e proprio stato patologico, che ha esercitato la sua influenza sull’attività di Aloise, non può essere trascurata ai fini di imputabilità. Dal che, logicamente, consegue che non si possa più parlare di premeditazione perché questa aggravante trova la sua base giuridica in una maggiore intensità di dolo ed è facile osservare che essa non può riscontrarsi in chi, per infermità organica, versi in tale stato di mente da scemare grandemente la sua capacità di intendere e di volere: da qui l’incompatibilità delle due circostanze.

Eliminata la premeditazione, la Corte affronta la seconda aggravante, la minorata difesa, osservando che la prova, in questa parte, non appare chiara e convincente perché il figlio di Adelina, ha dichiarato che, svegliatosi, ha sentito i due discorrere animatamente, senza però riuscire a riferire cosa i due si siano detti. Ora, se è così, l’aggravante cade perché resta escluso o appare per lo meno dubbio che l’imputato abbia intenzionalmente profittato dei vantaggi derivanti dalle condizioni favorevoli per commettere il delitto.

Tenendo conto della gravità del fatto e del carattere del reo, la Corte ritiene equo fissare la pena nel massimo di anni 24 di reclusione, con riduzione di anni 4 per il vizio parziale di mente, sicché residuano anni 20 di reclusione, oltre le pene accessorie, le spese ed i danni.

Ma c’è da applicare l’articolo 2 del Regio Decreto d’amnistia del 15/2/937, n. 77, e la Corte dichiara condonati anni 4 della pena, che resta così fissata in anni 16 di reclusione.

È il 28 aprile 1938.[1]

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Cosenza.